Sez. 3, Sentenza n. 22596 del 01/12/2004 (Rv. 579363 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Errore materiale - Correzione richiesta al giudice d'appello con specifico motivo di gravame - Riforma della sentenza richiesta in subordine - Esame nel merito della pronuncia di primo grado - Necessità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
Qualora la correzione di un errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado venga richiesta al giudice di appello con uno specifico motivo di impugnazione che, pur addebitando la giuridica erroneità della pronuncia all'errore predetto, contenga anche la richiesta subordinata di riforma della sentenza, il giudice di appello deve riesaminare, comunque, anche il merito della statuizione impugnata (nei limiti in cui ciò sia consentito dai motivi dedotti a sostegno dell'impugnazione), accogliendo l'appello nel caso in cui, escluso l'errore materiale, abbia riconosciuto il dedotto errore di giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)