Sez. 1, Sentenza n. 951 del 18/02/1986 (Rv. 444474 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - ISTANZA DELLA PARTE INTERESSATA - NECESSITÀ - PENDENZA DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ DELLA PROCEDURA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - ISTANZA DELLA PARTE INTERESSATA - NECESSITÀ - PENDENZA DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ DELLA PROCEDURA.*
La procedura di correzione degli errori materiali della sentenza richiede l'istanza della parte interessata e non è più esperibile quando avverso la stessa decisione sia già stato proposto appello, giacché in questo caso l'impugnazione assorbe ogni correzione di errori in cui sia caduto il primo giudice, rientrando la relativa operazione nei compiti di revisione conferiti al giudice del gravame. (V 6658/84, mass n 438194; (V 2701/79, mass n 399025; (V 3815/78, mass n 393373; (V 277/71, mass n 349746; (Conf 1210/67, mass n 327692).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)