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Sez. 1, Sentenza n. 1215 del 06/02/1998 (Rv. 512298 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Residenza - Trasferimento all'estero - Rilevanza ai fini fiscali - Condizioni - Cancellazione dell'anagrafe di un Comune italiano - Necessità.
Stato
decisa il 1998-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512298-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI

In tema di imposte sui redditi, l'art. 2, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, fra le altre ipotesi ivi previste, collega la qualità di residente, ai fini della determinazione del soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente. Essendo tale dato preclusivo, ai fini predetti, di ogni ulteriore accertamento, il trasferimento della residenza all'estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall'anagrafe di un Comune italiano.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)