Sez. 5, Sentenza n. 677 del 16/01/2015 (Rv. 633998 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Residenza fiscale - Conseguente sottoposizione all'imposizione fiscale italiana - Residenza anagrafica in Italia - Sufficienza - Criteri alternativi - Residenza o domicilio ex art. 43 cod. civ. - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI
Ai fini delle imposte dirette, le persone che sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, in applicazione del criterio formale dettato dall'art. 2 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano residenti e pertanto soggetti passivi d'imposta in Italia, non trovando in tal caso applicazione i criteri di fatto previsti in alternativa dalla legge.
Riferimenti normativi: DPR 23/09/1973 num. 600 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 2 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 3 com. 1, Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 44, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 31, Legge 23/12/1978 num. 943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)