Sez. 2, Sentenza n. 3654 del 29/10/1975 (Rv. 377859 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE - FORME - EQUIVALENZA - PERFEZIONAMENTO - EFFETTIVA CONSEGNA - NECESSITA - SPEDIZIONE PER POSTA - AVVISO DI RICEVIMENTO - IDONEITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE - FORME - EQUIVALENZA - PERFEZIONAMENTO - EFFETTIVA CONSEGNA - NECESSITA - SPEDIZIONE PER POSTA - AVVISO DI RICEVIMENTO - IDONEITA.*
Le tre forme di comunicazione degli Atti processuali da parte del cancelliere previste dall'art 136 cod proc civ e consistenti nella consegna al destinatario che ne rilascia ricevuta, ovvero nella spedizione per posta in piego raccomandato, ovvero, ancora, nella spedizione per mezzo di ufficiale giudiziario - debbono ritenersi equivalenti, onde la comunicazione si considera perfezionata solo con la prova dell'effettiva consegna al destinatario, ossia, per il caso di spedizione per posta, non gia soltanto con la ricevuta di spedizione, ma con la produzione dell'avviso di ricevimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)