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Sez. 3, Sentenza n. 1606 del 19/03/1979 (Rv. 397952 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE - FORME - EQUIVALENZA - PERFEZIONAMENTO - EFFETTIVA CONSEGNA - NECESSITA - SPEDIZIONE PER POSTA - AVVISO DI RICEVIMENTO - PRODUZIONE - OBBLIGATORIETA.*
Stato
decisa il 1979-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397952-01

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE - FORME - EQUIVALENZA - PERFEZIONAMENTO - EFFETTIVA CONSEGNA - NECESSITA - SPEDIZIONE PER POSTA - AVVISO DI RICEVIMENTO - PRODUZIONE - OBBLIGATORIETA.*

Le tre forme di comunicazione degli Atti processuali previste dall'art 136 cod proc civ - consistenti nella consegna al destinatario che ne rilascia ricevuta, ovvero nella spedizione per posta in piego raccomandato, ovvero ancora nella consegna per mezzo di ufficiale giudiziario - debbono ritenersi equivalenti, onde la comunicazione si considera perfezionata solo con la prova dell'effettiva consegna al destinatario, ossia, nel caso di spedizione per posta, non soltanto con la ricevuta di spedizione, bensi con la produzione dell'avviso di ricevimento, nonostante tale adempimento non sia espressamente richiesto dalla norma in esame. (Conf 3654/75, mass n 377859).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)