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Sez. 3, Sentenza n. 5072 del 04/03/1985 Ud. (dep. 21/05/1985) Rv. 169367 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - REATI VALUTARI - PERICOLO PRESUNTO - SUSSISTENZA - MOMENTO CONSUMATIVO - INDIVIDUAZIONE - ESPORTAZIONE EFFETTUATA IN TEMPI DIVERSI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169367-01

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L'illecito valutario concreta un reato di pericolo presunto, in cui la consumazione si realizza al momento della Costituzione abusiva di disponibilità valutaria, anche se questa venga effettuata in più riprese ed in tempi diversi, poiché si configura come un unico reato avente ad oggetto l'ammontare globale, delle disponibilità illecitamente costituite. (Conf mass n 165947).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)