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Sez. 3, Sentenza n. 4227 del 23/02/1987 Ud. (dep. 07/04/1987) Rv. 175589 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - REATI VALUTARI - COSTITUZIONE ALL'ESTERO DI DISPONIBILITÀ VALUTARIE O DI ALTRE ATTIVITÀ - NATURA UNITARIA DEL REATO - COSTRUZIONE DI IMMOBILE ALL'ESTERO - MOMENTO CONSUMATIVO.*
Stato
decisa il 1987-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175589-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - REATI VALUTARI - COSTITUZIONE ALL'ESTERO DI DISPONIBILITÀ VALUTARIE O DI ALTRE ATTIVITÀ - NATURA UNITARIA DEL REATO - COSTRUZIONE DI IMMOBILE ALL'ESTERO - MOMENTO CONSUMATIVO.*

Il reato di Costituzione all'estero di disponibilità valutarie o di altre attività è un reato unico nell'ipotesi in cui sia stato realizzato con una pluralità di Atti (in tal senso è anche l'art. 2 della legge 26 settembre 1986, n. 599), che siano meramente esecutivi di un unitario programma ideativo. Ne deriva che nel caso di costruzione di un immobile all'estero, la attività si intende costituita non nel momento della stipula dei contratti indispensabili per la realizzazione dell'opera (appalto, acquisto di materiali) o della richiesta dei necessari provvedimenti della autorità amministrative straniere ma con il completamento dello stabile (o la sospensione dei lavori), in modo che sia possibile una fruizione dello stesso, comunque valutabile in termini economici. I singoli "stati di avanzamento" non hanno quindi autonoma Rilevanza penale, come non la hanno i vari pagamenti, trattandosi di una pluralità di Atti da valutare nel loro risultato finale o complessivo. (V mass n 169587, sulla seconda; (Conf mass n 173317; (Conf mass n 173132; (Conf mass n 172121; (Conf mass n 169367; (Conf mass n 168629; (Conf mass n 168416; (Conf mass n 165235; (Conf mass n 164599; (Conf mass n 163690; (Conf mass n 159786; (Conf mass n 158215; (Conf mass n 155568, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST., Legge 26/09/1986 num. 599 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)