Sez. 3, Sentenza n. 1826 del 13/02/1993 (Rv. 480895 - 01)
Esecuzione forzata - Estinzione del processo - Rinuncia | Dichiarazione di estinzione - Regolarità della rinuncia - Accertamento - Necessità - Convocazione delle parti - Necessità - Esclusione.
Esecuzione forzata - Estinzione del processo - Rinuncia
La dichiarazione di estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti del creditore procedente e di quelli successivamente intervenuti (muniti di titolo) può essere pronunciata dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 306 cod. proc. civ., al quale l'art. 629 dello stesso codice espressamente rinvia, dopo la verifica della regolarità della rinuncia, senza necessità di convocazione delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 485, Cod. Proc. Civ. art. 629
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)