Sez. 3, Sentenza n. 6885 del 14/03/2008 (Rv. 602182 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - RINUNCIA | Effetto estintivo immediato - Esclusione - Necessità del provvedimento del giudice - Sussistenza - Conseguenze in tema di intervento nella procedura esecutiva.
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - RINUNCIA
L'estinzione del processo esecutivo a seguito di rinuncia si verifica, al pari di quella prevista dall'art. 306 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 629 cod. proc. civ., solo con l'ordinanza del giudice, per cui, fino a quando non è emesso tale provvedimento, i creditori possono intervenire.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 629, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)