Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8973 del 15/05/2020 (Rv. 657936 - 04)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE | Assicurazione contro gli infortuni - Postumi di invalidità permanente - Diritto all'indennizzo - Momento costitutivo - Prescrizione - Decorrenza - Oneri probatori a carico dell'assicuratore.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE
In tema di assicurazione contro gli infortuni, dal quale derivino postumi di invalidità di carattere permanente, il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo decorre ex art. 2952, comma 2, c.c. dal verificarsi dell'evento lesivo previsto dalla polizza e, dunque, dal momento in cui emerga lo stato di invalidità permanente coperto dalla stessa, sicché l'assicuratore che intenda opporre la prescrizione del diritto fatto valere dall'assicurato ha l'onere di provare non già la data di verificazione del sinistro, ma quella nella quale si è manifestato lo stato di invalidità conseguente allo stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)