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Sez. 3, Ordinanza n. 11899 del 06/05/2025 (Rv. 674854-01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE | Assicurazione contro infortuni non mortali - Prescrizione del diritto all'indennizzo in caso di postumi permanenti - Dies a quo - Emendabilità dei postumi - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2025-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674854-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE

Nell'assicurazione contro gli infortuni non mortali, la prescrizione del diritto all'indennizzo dovuto per il caso di postumi permanenti decorre dal giorno del consolidamento dei postumi, a nulla rilevando che essi, in futuro, potranno essere eliminati o ridotti con un apposito intervento.

Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)