Sez. 1, Sentenza n. 5765 del 06/12/1978 (Rv. 395568 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - VARIE FATTISPECIE - COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI CONCLUSO DALL'APPALTATORE DELLE PREDETTE OPERE - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - REQUISITI DI TALE CONTRATTO IMPLICANTI LA SUA EQUIPARAZIONE AD UN APPALTO - SUSSISTENZA - ASSOGGETTAMENTO A PREVIA AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA - ESCLUSIONE - REQUISITI DI TALE CONTRATTO IMPLICANTI LA SUA EQUIPARAZIONE AD UNA VENDITA - APPLICABILITA DEI PREDETTI BENEFICI FISCALI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - VARIE FATTISPECIE - COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI CONCLUSO DALL'APPALTATORE DELLE PREDETTE OPERE - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - REQUISITI DI TALE CONTRATTO IMPLICANTI LA SUA EQUIPARAZIONE AD UN APPALTO - SUSSISTENZA - ASSOGGETTAMENTO A PREVIA AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA - ESCLUSIONE - REQUISITI DI TALE CONTRATTO IMPLICANTI LA SUA EQUIPARAZIONE AD UNA VENDITA - APPLICABILITA DEI PREDETTI BENEFICI FISCALI.*
Il contratto per la fornitura di materiali, che l'appaltatore di opere stradali od autostradali stipuli con un terzo, gode dei benefici fiscali previsti dall'art 8 della legge 24 luglio 1961 n 729, ove abbia ad oggetto cose necessarie alla realizzazione delle opere contemplate nella legge stessa e, quindi, sia "occorrente" alle medesime. Tale principio non puo trovare limitazioni o deroghe per il caso in cui quel contratto presenti caratteristiche tali da implicare la sua equiparazione ad un appalto, secondo la previsione del terzo comma dell'art 1 della legge 19 luglio 1941 n 771 in tema d'imposta di registro (procacciamento delle cose promesse, da parte dell'assuntore, in epoca successiva al contratto), in quanto detta equiparazione a fini fiscali non trasforma il contratto stesso in un subappalto stipulato dall'appaltatore delle opere stradali, e non assoggetta, di conseguenza, ad approvazione della autorita amministrativa (art 339 primo comma l 20 marzo 1865 n 2248 all F), quale requisito necessario a che un subappalto possa godere dei benefici in questione; ne per il caso in cui presenti caratteristiche tali da dover essere considerato come vendita, secondo la previsione del quinto comma del citato art 1 (consegna di cose che costituiscono l'oggetto della normale produzione del fornitore), atteso che i benefici del menzionato art 8 della legge n 729 del 1961 si estendono anche alle vendite dei materiali occorrenti per l'attuazione delle opere contemplate dalla legge medesima. (V 3729/76, mass n 382426; (Conf 5294, mass n 395063).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 339, Legge 19/07/1941 num. 771 art. 1, Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)