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Sez. 1, Sentenza n. 237 del 11/01/1980 (Rv. 403622 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - APPALTO DI OPERE STRADALI O AUTOSTRADALI - CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI STIPULATO DALL'APPALTATORE CON UN TERZO - AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALL'ART 8 DELLA LEGGE 24 LUGLIO 1961 N 729 - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403622-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - APPALTO DI OPERE STRADALI O AUTOSTRADALI - CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI STIPULATO DALL'APPALTATORE CON UN TERZO - AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALL'ART 8 DELLA LEGGE 24 LUGLIO 1961 N 729 - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

Il contratto per la fornitura di materiali, che l'appaltatore di opere stradali o autostradali stipuli con un terzo, gode dei benefici fiscali previsti dall'art 8 della legge 24 luglio 1961, n 729, qualora abbia ad oggetto cose necessarie per l'esecuzione dei lavori non prodotte direttamente dalla società appaltatrice, trattandosi, in tal caso, di contratto 'occorrentè per l'attuazione della legge predetta, sia che si tratti di un appalto, sia che si tratti di una compravendita. (Conf 5765/78, mass n 395568; (Conf 5294/78, mass n 395063).*

Riferimenti normativi: Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)