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Sez. 1, Sentenza n. 3713 del 09/04/1991 (Rv. 471589 - 01)

Tributi erariali indiretti - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Sanzioni - Sanzioni pecuniarie - Circostanze attenuanti ed esimenti | Errore - Requisiti.
Stato
decisa il 1991-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471589-01

Tributi erariali indiretti - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Sanzioni - Sanzioni pecuniarie - Circostanze attenuanti ed esimenti

Ai fini della dichiarazione di non debenza delle sanzioni pecuniarie, ai sensi dell'art. 48, ultimo comma del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, non è sufficiente la prova del convincimento, comunque formatosi - ed in ipotesi, anche attraverso il parere espresso da soggetti qualificati - del contribuente di non essere obbligato all'adempimento tributario, ma occorre che risulti dimostrato essere tale convincimento direttamente determinato dall'equivocità della disciplina legislativa della cui applicazione si tratta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)