Sez. 5, Sentenza n. 5415 del 15/04/2002 (Rv. 561514 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI ED ESIMENTI | Esimente prevista dall'art. 48, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI ED ESIMENTI
In tema di IVA, ai fini dell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 48, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (applicabile "ratione temporis"), il quale attribuisce al giudice tributario la facoltà di dichiarare non dovute le pene pecuniarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce, occorre che il convincimento del contribuente di non essere obbligato all'adempimento tributario - alla cui violazione la sanzione è ricollegata - sia stato direttamente determinato dall'equivocità della disciplina legislativa della cui applicazione si tratta (nella fattispecie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva applicato l'esimente in discussione in ragione delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata dell'art. 50 della legge n. 413 del 1991, in tema di condono, la cui interpretazione costituiva l'esclusivo oggetto della controversia).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)