Sez. 3, Sentenza n. 1132 del 08/06/1965 (Rv. 312189 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - ORDINANZA DI RIGETTO - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - ORDINANZA DI RIGETTO - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITA.*
Il provvedimento (ordinanza) con cui il giudice respinga l'eccezione di litispendenza, per Mancanza dei presupposti per l'applicabilita del predetto istituto (nella specie, cause tra le stesse parti pendenti davanti allo stesso giudice) non ha l'efficacia di una sentenza che abbia pronunziato su questione di Competenza, con la conseguenza che contro il provvedimento stesso non e ammissibile il regolamento di Competenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)