Sez. 3, Sentenza n. 3079 del 09/05/1981 (Rv. 413646 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ORDINANZA CONTENENTE PRONUNCIA DI RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI LITISPENDENZA PER MANCANZA 'ALLO STATÒ DEI RELATIVI PRESUPPOSTI - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ORDINANZA CONTENENTE PRONUNCIA DI RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI LITISPENDENZA PER MANCANZA 'ALLO STATÒ DEI RELATIVI PRESUPPOSTI - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO.*
Il provvedimento emesso in Forma di ordinanza, con il quale il pretore respinga l'eccezione di litispendenza, per Mancanza 'allo statò dei relativi presupposti, avendo natura e contenuto di sentenza poiche e sostanzialmente denegativo dell'applicazione dell'istituto della litispendenza, ed incide, di conseguenza, in senso positivo sulla Competenza dell'adito giudice, e soggetto al regolamento di Competenza di cui all'art 42 cod proc civ. (Conf 1002/66, mass n 321994; (Conf 973/65; (contra 1132/65, mass n 312189).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)