Sez. 1, Sentenza n. 2798 del 16/07/1975 (Rv. 376818 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - MANTENIMENTO - SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N 46 DEL 1966 E N 133 DEL 1970 - EFFETTI - DIRITTO AL MANTENIMENTO - NUOVA DISCIPLINA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - MANTENIMENTO - SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N 46 DEL 1966 E N 133 DEL 1970 - EFFETTI - DIRITTO AL MANTENIMENTO - NUOVA DISCIPLINA.*
Le sentenze della Corte costituzionale n 46 del 1966 e n 133 del 1970 non hanno inteso abolire il diritto al mantenimento, ma hanno stabilito che tale diritto spetta indifferenziatamente a chi dei due coniugi non abbia mezzi sufficienti alle sue esigenze, nei limiti di quanto egli disponga ed in proporzione alle sostanze dello obbligato, salvo che uno dei coniugi non sia incorso nella situazione per cui la legge stessa riduca il suo diritto ai soli alimenti. (Conf 895/75, mass n 374283).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 145 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)