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Sez. 1, Sentenza n. 895 del 11/03/1975 (Rv. 374283 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - MANTENIMENTO - POSIZIONE DEI CONIUGI - EGUAGLIANZA - DIRITTO AL MANTENIMENTO - SPETTANZA AD ENTRAMBI I CONIUGI - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374283-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - MANTENIMENTO - POSIZIONE DEI CONIUGI - EGUAGLIANZA - DIRITTO AL MANTENIMENTO - SPETTANZA AD ENTRAMBI I CONIUGI - CONDIZIONI - LIMITI.*

Le pronunce della Corte costituzionale in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi (4 maggio 1966 e 13 luglio 1970 n 133), mentre non hanno apportato modificazione alcuna per cio che concerne l'individuazione dei soggetti su cui gravano gli obblighi di mantenimento o di corresponsione degli alimenti (poiche tale Obbligo era ed e posto a carico dell'uno o dell'altro coniuge) e per cio che riguarda il contenuto della prestazione (poiche e rimasta invariata la distinzione fra i casi in cui il coniuge e tenuto al mantenimento dell'altro e quelli in cui ha l'Obbligo di corrispondergli solo gli alimenti), hanno invece inciso sui due elementi dell'Obbligo al mantenimento: la condizione cui l'Obbligo stesso e subordinato e la misura della prestazione. Mentre l'art 145 comma primo cod civ poneva incondizionatamente l'Obbligo del mantenimento a carico del marito e a favore della moglie e, nella situazione inversa, il dovere della moglie di mantenere il marito solo se questi non aveva i mezzi sufficienti, ora il trattamento del marito e parificato a quello della moglie, nel senso che anche quando il dovere di mantenimento faccia carico al primo, non si puo prescindere dalla valutazione dei mezzi di cui disponga la moglie. Pertanto, il diritto al mantenimento - consistente nella prestazione di tutto cio che richiede il tenore di vita corrispondente alla loro posizione economico-sociale- spetta indifferentemente a chi dei due coniugi non abbia mezzi sufficienti alle sue esigenze, nei limiti dell'insufficienza dei mezzi di cui disponga ed in proporzione delle sostanze dell'obbligato. (V 1970/71, mass n 352563; 1772/71, mass n 352267; (V 501/71, mass n 350153).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 145 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)