Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 29/05/1964 (Rv. 301910 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA - PRONUNCIA SU DI UNA PARTE DELLE DOMANDE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA - PRONUNCIA SU DI UNA PARTE DELLE DOMANDE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il potere conferito al giudice del merito dall'art. 277 comma secondo cod.proc.civ., di limitare la sua pronuncia ad una parte soltanto del thema decidendum, e di disporre, con i necessari provvedimenti, un'ulteriore istruttoria per la decisione delle altre domande ed eccezioni, ha carattere discrezionalè non e pertanto censurabile in Cassazione l'uso legittimo che di tale potere il giudice di merito abbia fatto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)