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Sez. 3, Sentenza n. 133 del 12/01/1982 (Rv. 417828 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) - SENTENZA EX ART. 277 COD. PROC. CIV. - PRONUNCIA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - ESERCIZIO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417828-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) - SENTENZA EX ART. 277 COD. PROC. CIV. - PRONUNCIA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - ESERCIZIO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

L'uso della facoltà - conferita al giudice del merito dall'art. 277 cod. proc. civ. - di pronunziare, quando ritenga necessaria ulteriore istruzione, una sentenza limitata a quella parte del thema decidendum che di tale istruzione non abbia bisogno, ha carattere discrezionale e, pertanto, non è censurabile in Sede di legittimità. (Conf 1345/64, mass n 301910).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)