Sez. 3, Sentenza n. 133 del 12/01/1982 (Rv. 417828 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) - SENTENZA EX ART. 277 COD. PROC. CIV. - PRONUNCIA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - ESERCIZIO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) - SENTENZA EX ART. 277 COD. PROC. CIV. - PRONUNCIA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - ESERCIZIO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
L'uso della facoltà - conferita al giudice del merito dall'art. 277 cod. proc. civ. - di pronunziare, quando ritenga necessaria ulteriore istruzione, una sentenza limitata a quella parte del thema decidendum che di tale istruzione non abbia bisogno, ha carattere discrezionale e, pertanto, non è censurabile in Sede di legittimità. (Conf 1345/64, mass n 301910).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)