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Sez. 3, Sentenza n. 154 del 14/11/2000 Ud. (dep. 10/01/2001) Rv. 218535 - 01

NAVIGAZIONE | Esercizio del servizio di cd. taxi acqueo nella laguna veneta - Autorizzazione comunale - Assenza - Reato di cui all'art. 1231 c.n. - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218535-01

NAVIGAZIONE

L'esercizio del servizio di cd. "taxi acqueo" nella laguna di Venezia in assenza della licenza comunale prescritta dalla legge regionale del Veneto 3 dicembre 1993 n. 63 e dal regolamento del Comune di Venezia 23 dicembre 1994 n. 239, non integra più il reato di cui all'art. 1231 cod. nav.(inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) a seguito della entrata in vigore della legge 7 dicembre 1999 n. 472 (interventi nel settore dei trasporti) il cui art. 27 dispone che le violazioni alla disciplina della navigazione interna stabilità dalle regioni non costituiscono violazione delle norme sulla sicurezza della navigazione.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1231, Legge 07/12/1999 num. 472 art. 27, Legge Reg. Veneto 30/12/1993 num. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)