Sez. 3, Sentenza n. 3970 del 10/12/1999 Cc. (dep. 04/02/2000) Rv. 215894 - 01
NAVIGAZIONE | Trasporto di persone nella laguna veneta - Autorizzazione comunale - Necessità - Anche dopo le leggi regionali n. 3 del 1999 e n. 24 del 1999.
NAVIGAZIONE
Anche dopo l'entrata in vigore delle leggi regionali venete 18 gennaio 1999 n. 3 e 1 giugno 1999 n. 24, resta fermo l'obbligo dell'autorizzazione e della licenza per lo svolgimento del trasporto di persone nelle acque di navigazione interna della laguna di Venezia. In mancanza si configura il reato di cui all'art. 1231 cod. nav.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1231, Legge Reg. Veneto 18/01/1999 num. 3, Legge Reg. Veneto 01/06/1999 num. 24, Legge Reg. Veneto 30/12/1993 num. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)