Sez. 1, Sentenza n. 41587 del 06/07/2017 Cc. (dep. 12/09/2017) Rv. 271319 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Provvedimento del Tribunale di sorveglianza sul reclamo ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. - Impugnazione del detenuto - Ricorso incidentale del Ministero della Giustizia - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in via incidentale dal Ministero della Giustizia, nel giudizio introdotto dall'impugnazione del detenuto avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 dal Tribunale di sorveglianza sul reclamo contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza, non essendo detto mezzo di impugnazione previsto da alcuna disposizione di legge.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)