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Sez. 1, Sentenza n. 34256 del 12/06/2015 Cc. (dep. 05/08/2015) Rv. 264237 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Reclamo ai sensi dell'art. 35 bis ord. pen. - Provvedimento del Magistrato di Sorveglianza - Impugnabilità dopo l'entrata in vigore della legge n. 10 del 2014 - Ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità della richiesta - Mezzo esperibile - Ricorso per cassazione - Reclamo erroneamente proposto al Tribunale di sorveglianza - Dovere di trasmissione al giudice competente - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264237-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza resa sull'istanza del detenuto per ottenere il risarcimento dei danni patiti per le condizioni della detenzione è ammesso il reclamo al tribunale di sorveglianza ex art. 35-bis, comma quarto, ord. pen., salvo che il magistrato di sorveglianza dichiari l'inammissibilità della richiesta, ai sensi dell'art. 666, secondo comma, cod. proc. pen. (espressamente richiamato dal primo comma del predetto art. 35 bis), perché in tal caso il provvedimento è impugnabile con ricorso immediato per cassazione. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il reclamo erroneamente proposto al Tribunale di Sorveglianza deve essere riqualificato come ricorso per cassazione e trasmesso alla S.C., in applicazione del principio generale di cui all'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 com. 6 lett. A CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 com. 6 lett. B CORTE COST., Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)