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Sez. 2, Sentenza n. 13488 del 23/06/2005 (Rv. 582705 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Art. 180, ottavo comma, c.d.s. - Comportamenti di collaborazione con l'autorità accertante - Violazione - Illecito amministrativo - Presupposti - Fattispecie in tema di invito ad esibire documenti presso il commissariato di P.S.
Stato
decisa il 2005-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582705-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

L'art. 180, ottavo comma, c.d.s. sanziona non già specifici comportamenti trasgressivi nella circolazione, altrimenti e partitamente sanzionati, bensì il rifiuto della condotta collaborativa dovuta dal conducente, ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal codice della strada, nei rapporti con gli organi della P.A. cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale (nella specie, la S.C. ha cassato -e decidendo nel merito annullato l'ordinanza ingiunzione- la sentenza di merito che aveva affermato la responsabilità del ricorrente il quale, invitato ad esibire entro trenta giorni al locale commissariato di P.S. i documenti personali che in sede di contestazione di alcune infrazioni al codice della strada agli accertatori agenti della polizia stradale aveva dichiarato di avere smarrito, lo stesso giorno era stato successivamente convocato in tale ufficio per ritirarli dopo il ritrovamento).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 180

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)