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Sez. 1, Sentenza n. 9924 del 20/07/2001 (Rv. 548361 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Art. 180, ottavo comma C.d.S. - Comportamenti di collaborazione con l'autorità accertante - Violazione - Illecito amministrativo - Presupposti - Fattispecie in tema di invito a presentarsi presso gli uffici della polizia stradale.
Stato
decisa il 2001-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548361-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

L'art. 180, ottavo comma C.d.S. sanziona non specifici comportamenti trasgressivi nella circolazione (altrimenti e partitamente sanzionati), ma il rifiuto della condotta collaborativa dovuta dal conducente, ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal Codice della Strada, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale (nella specie, la S.C. ha cassato - e decidendo nel merito annullato l'ordinanza ingiunzione - la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità dell'opponente, che pur si era presentato agli uffici della polizia stradale ottemperando all'invito, in quanto non era stato in grado di esibire, oltre al certificato di conformità del ciclomotore, anche il contrassegno di pagamento della tassa di circolazione, così sostanzialmente applicando al mancato pagamento della tassa automobilistica la grave sanzione prevista per i comportamenti omissivi nei confronti dell'autorità).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 180 com. 8, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 180 com. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)