Sez. 2, Sentenza n. 1097 del 22/03/1975 (Rv. 374523 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - PROCEDIMENTI POSSESSORI - APPLICABILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - PROCEDIMENTI POSSESSORI - APPLICABILITA.*
La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, disposta dalla legge 7 ottobre 1969 n 742 e applicabile anche ai procedimenti possessori, non potendo tali procedimenti essere compresi, neanche nella loro fase preliminare, fra i giudizi cautelari menzionati nell'art 92 dell'ordinamento giudiziario e non potendo, infine, ritenersi che la dichiarazione di urgenza, richiesta da quest'ultima norma per i procedimenti non espressamente da essa previsti, sia implicita nella circostanza che il pretore abbia provveduto, sul ricorso proposto, con decreto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)