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Sez. 2, Sentenza n. 2136 del 10/06/1976 (Rv. 380945 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - PROCEDIMENTI POSSESSORI - APPLICABILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380945-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - PROCEDIMENTI POSSESSORI - APPLICABILITA - LIMITI.*

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, disposta dall'art 1 della legge 7 ottobre 1969, n 742, e applicabile, normalmente, anche ai procedimenti possessori, in Mancanza di esplicito o implicito riconoscimento dell'urgenza da parte del giudice davanti al quale l'Azione possessoria e stata proposta. (Conf 1097/75, mass n 374523).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)