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Sez. 5, Sentenza n. 14245 del 08/07/2015 (Rv. 635878 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Notifica a mezzo del servizio postale - Mancata apposizione della relata di notifica sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario - Inesistenza della notifica - Esclusione - Opponibilità da parte del destinatario - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635878-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

In tema di accertamento tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita dall'attività dell'agente postale, mentre quella dell'ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato il plico, sicché, qualora all'atto sia allegato l'avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dall'art. 3 della legge 20 novembre 1982, n. 890, non comporta l'inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 3, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)