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Sez. 5, Sentenza n. 19563 del 17/09/2014 (Rv. 632710 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Relata di notifica - Mancanza - Effetti - Irregolarità - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Fondamento - Sanatoria - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632710-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, costituendo la relata momento fondamentale del procedimento notificatorio, sia ai sensi del codice di rito che delle norme speciali del processo tributario, la mancata apposizione della stessa sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 novembre 1982 n. 890, ne comporta non l'irregolarità, ma la nullità sanabile con la costituzione del convenuto. (Nella specie, non essendo stata sanata la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di appello né dalla rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ. né dalla costituzione del convenuto, la S.C., dichiarata la nullità di tutti gli atti del processo, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata).

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)