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Sez. 1, Sentenza n. 5344 del 08/03/2007 (Rv. 599837 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Danno da ritardo nella emissione del decreto di trasferimento dell'immobile - Considerazione unitaria, ai fini del calcolo della durata irragionevole, dei tempi della procedura esecutiva di espropriazione immobiliare e di quella successiva di rilascio dell'immobile - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Valutazione distinta dei tempi delle due procedure - Necessità.
Stato
decisa il 2007-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599837-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo ex legge n. 89 del 2001, ai fini del calcolo della durata del processo, non può operarsi la unitaria considerazione dei tempi relativi alla procedura esecutiva di espropriazione immobiliare, culminata con il decreto di trasferimento, e dei tempi successivi della procedura di rilascio, trattandosi di processi distinti ed aventi diverse finalità, essendo il primo rivolto all'attribuzione del diritto di proprietà, con la emissione di un titolo valido anche ai fini esecutivi, il secondo alla esecuzione, ossia alla traduzione in atto del titolo formato nel primo, ricorrendone la necessità. Pertanto, ciascuno dei predetti processi è distintamente e singolarmente valutabile ai fini del diritto all'equa riparazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 610

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)