Sez. 1, Ordinanza n. 13857 del 27/05/2008 (Rv. 603405 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Processo esecutivo immobiliare - Concessione da parte del giudice di un termine al creditore per il deposito della documentazione prevista dall'art. 567 cod. proc. civ. Inosservanza - Ritardo nella dichiarazione di estinzione della procedura - Diritto all'equa riparazione per la irragionevole durata del processo esecutivo immobiliare - Sussistenza - Omessa sollecitazione del provvedimento da parte del debitore - Rilevanza quale concausa del ritardo - Condizioni.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per la irragionevole durata del processo esecutivo immobiliare, il comportamento del debitore che non solleciti il giudice a dichiarare l'estinzione della procedura per inosservanza da parte del creditore del termine concessogli per il deposito della documentazione prevista dall'art. 567 cod. proc. civ., nel testo di cui all'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302, può essere ritenuto concausa del ritardo nella successiva estinzione, nonostante questa possa essere dichiarata di ufficio, soltanto se detta inerzia sia qualificabile come contegno addebitabile al debitore stesso ex art. 2 comma 2, della legge 24 marzo 2001, n. 89 e, quindi, solo se sia risultante "ex actis" che della fissazione del termine e della sua inosservanza esso debitore sia stato consapevole.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)