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Sez. 1, Sentenza n. 22472 del 29/11/2004 (Rv. 578332 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RENDICONTO DEL CURATORE | Attuazione del curatore nel corso della procedura - Rendiconto del curatore sostituito - Legittimazione del curatore subentrato a contestare il conto - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578332-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RENDICONTO DEL CURATORE

In caso di sostituzione del curatore nel corso della procedura fallimentare, il curatore subentrato è legittimato a contestare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116 legge fallim., il conto presentato dal curatore cessato, giacchè egli agisce - così come nel correlato giudizio di responsabilità, che può introdurre ai sensi dell'art. 38 legge cit. - nell'interesse dell'intera massa concorsuale, comprensiva non solo dei creditori concorrenti, ma anche di quelli non ancora insinuati al passivo e che pertanto non hanno acquisito il titolo a contestare il conto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 38, Legge Falliment. art. 116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)