Sez. 1, Sentenza n. 4086 del 25/02/2005 (Rv. 580967 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RENDICONTO DEL CURATORE | Amministratore della società fallita - Facoltà di formulare osservazioni - Sussistenza - Facoltà di proporre contestazioni - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RENDICONTO DEL CURATORE
L'amministratore della società fallita è legittimato come qualsiasi interessato a presentare osservazioni all'udienza fissata per l'esame del rendiconto del curatore fallimentare, mentre non è legittimato a proporre contestazioni, in quanto, ai sensi dell'art. 116 della legge fallimentare, legittimati a presentare contestazioni che, ove non risolte amichevolmente, possono dar luogo ad un giudizio ordinario, sono soltanto i creditori ammessi al passivo e il fallito, non rilevando che l'amministratore sia stato avvisato dell'udienza con comunicazione a lui diretta e spedita al suo domicilio.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)