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Sez. 2, Sentenza n. 8865 del 28/11/1987 (Rv. 456224 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - INTERESSI MORATORI - RIVALUTAZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1987-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456224-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - INTERESSI MORATORI - RIVALUTAZIONE - DECORRENZA.*

In materia di compensi ad avvocato, che afferiscono all'arco della durata di un processo e che non sono determinabili con un mero calcolo aritmetico, poiché le relative tariffe ne consentono la Determinazione fra un minimo ed un massimo, è difficilmente individuabile una data di scadenza prima della richiesta da parte del professionista, sicché solo con riferimento alla data di tale richiesta, con l'invio di parcella o del preventivo di parcella, che costituisce elemento indispensabile della Costituzione in mora del cliente, possono decorrere gli interessi moratori e può essere computata l'eventuale rivalutazione a norma dell'art. 1224 cod. civ.. (V 6656/83, mass n 431379).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)