diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6656 del 09/11/1983 (Rv. 431379 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RAPPORTO DI PARASUBORDINAZIONE DI UN AVVOCATO - RIVALUTAZIONE DEL COMPENSO - COMPUTO - RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA RICHIESTA DA PARTE DEL PROFESSIONISTA - NECESSITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431379-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RAPPORTO DI PARASUBORDINAZIONE DI UN AVVOCATO - RIVALUTAZIONE DEL COMPENSO - COMPUTO - RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA RICHIESTA DA PARTE DEL PROFESSIONISTA - NECESSITÀ - LIMITI.*

Poiché la disposizione di cui all'art. 429 comma terzo cod. proc. civ. in tema di rivalutazione delle somme dovute al lavoratore presuppone la liquidità del relativo credito, nell'ambito di un rapporto di parasubordinazione (ex art. 409 n. 3 cod. civ.) di un avvocato, che abbia prestato attività professionale continuativa e subordinata in favore altrui, per i relativi compensi - non essendo determinabili in base ad un mero calcolo aritmetico, poiché la relativa tariffa ne consente la Determinazione fra un minimo ed un massimo, ed afferendo essi all'arco della durata di un processo - è difficilmente individuabile una data di scadenza prima della richiesta da parte del professionista, con la conseguenza che con riferimento soltanto alla data di tale richiesta può essere computata la rivalutazione (ex art. 429 cod. proc. civ.).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)