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Sez. L, Sentenza n. 16201 del 28/10/2003 (Rv. 567742 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE | Collegamento tra tipo di pensione e benefici per carico di famiglia - Pensione a carico di una gestione autonoma - Attribuzione del relativo trattamento di famiglia - Necessità - Requisiti contributivi per la pensione quale dipendente - Irrilevanza - Richiamo a Corte cost., n. 516 del 1995 - Beneficio della cumulabilità delle contribuzioni - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2003-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567742-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 69 del 1988, conv. in legge n. 153 del 1988, l'istituto degli assegni familiari si è trasformato, per i lavoratori dipendenti in servizio o in quiescenza, in assegno per il nucleo familiare, attribuito secondo un criterio fondato sulla limitatezza del reddito della famiglia in correlazione alla composizione del nucleo familiare, mentre per le pensioni erogate dalle gestioni dei lavoratori autonomi sono rimaste in vigore le maggiorazioni per carichi familiari determinate nella misura prevista dall'art. 4 del D.L. n. 314 del 1980 conv. in legge n. 440 del 1980; dall'inscindibile collegamento tra tipo di pensione e benefici per carico di famiglia (ritenuto legittimo da Corte Cost. n. 516 del 1995), consegue che, qualora la pensione sia liquidata a carico di una gestione autonoma, deve applicarsi il relativo ordinamento anche per quanto concerne il trattamento di famiglia, a nulla rilevando, in ipotesi di cumulo di contributi, che, qualora non sia stata chiesta la pensione quale dipendente, i contributi accreditati in tale gestione fossero sufficienti alla maturazione della pensione. A tal fine non risulta rilevante neppure la facoltà, prevista dall'art. 6 della legge 9 gennaio 1963 n. 9, per i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, di far valere nell'assicurazione dei lavoratori dipendenti, o in altra gestione per una diversa attività autonoma, i contributi maturati, atteso che il beneficio della cumulabilità delle contribuzioni non influisce sulla spettanza degli assegni per il nucleo familiare.

Riferimenti normativi: Legge 09/01/1963 num. 9 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 14/07/1980 num. 314 art. 4, Legge 08/08/1980 num. 440, Decreto Legge 13/03/1988 num. 69 art. 2 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)