Sez. L, Sentenza n. 3292 del 07/03/2002 (Rv. 552866 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE | Collegamento tra tipo di pensione e benefici per carico di famiglia - Pensione a carico di una gestione autonoma - Attribuzione del relativo trattamento di famiglia - Necessità - Requisiti contributivi per la pensione quale dipendente - Irrilevanza - Richiamo a Corte cost., n. 516/1995.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 2 del D.L. n.69/1988, conv. in legge n.153/1988, l'istituto degli assegni familiari si è trasformato, per i lavoratori dipendenti in servizio o in quiescenza, in assegno per il nucleo familiare, attribuito secondo un criterio fondato sulla limitatezza del reddito della famiglia in correlazione alla composizione del nucleo familiare, mentre per le pensioni erogate dalle gestioni dei lavoratori autonomi sono rimaste in vigore le maggiorazioni per carichi familiari determinate nella misura prevista dall'art. 4 del D.L. n. 314/1980 conv. in legge n. 440/1980; dall'inscindibile collegamento tra tipo di pensione e benefici per carico di famiglia (ritenuto legittimo da Corte Cost. n. 516/1995), consegue che, qualora la pensione sia liquidata a carico di una gestione autonoma, deve applicarsi il relativo ordinamento anche per quanto concerne il trattamento di famiglia, a nulla rilevando, in ipotesi di cumulo di contributi, che, qualora non sia stata chiesta la pensione quale dipendente, i contributi accreditati in tale gestione fossero sufficienti alla maturazione della pensione.
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1980 num. 314 art. 4, Legge 08/08/1980 num. 440, Legge 13/03/1988 num. 69 art. 2 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 153 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)