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Sez. 6, Sentenza n. 4797 del 13/11/1985 Ud. (dep. 04/06/1986) Rv. 172932 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO - IMPRESA PRIVATA BONARIA - PUBBLICO SERVIZIO IN SENSO OGGETTIVO - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE 5 MARZO 1985, N. 75 - MANTENIMENTO DEL CARATTERE DI PUBBLICO SERVIZIO.*
Stato
decisa il 1985-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172932-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO - IMPRESA PRIVATA BONARIA - PUBBLICO SERVIZIO IN SENSO OGGETTIVO - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE 5 MARZO 1985, N. 75 - MANTENIMENTO DEL CARATTERE DI PUBBLICO SERVIZIO.*

L'attività bancaria, ancorché esercitata da imprese private (nella specie Banco di santo spirito) va inquadrata nello schema del pubblico servizio in senso oggettivo in riferimento al carattere, all'intensità ed all'estensione della speciale vigilanza esercitata dallo stato sull'attività e la gestione di tutti gli operatori pubblici e privati (ammessi nell'ordinamento sezionale creditizio) ed in particolare al potere della pubblica amministrazione di dirigere e coordinare questa attività in vista del conseguimento di piani e programmi economico-politici. Tale aspetto della disciplina del credito non è stato modificato dalla legge 5 marzo 1985, n. 75 che delega il governo ad emanare le Disposizioni intese ad attuare la direttiva del consiglio della cc.Ee. N. 77/780 del 12 dicembre 1977 e del successivo d.P.R. 27 giugno 1985, n. 350. Questa normativa concerne soltanto l'accesso al settore del credito e la chiusura di sedi o filiali degli istituti bancari. (Conf mass n 151057, Cass. Sez.Un. 19 novembre 1981; (Conf mass n 165445; (Conf mass n 164027; (Conf mass n 154186).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 315 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., Regio Decr. Legge 12/03/1943 num. 375, Legge 05/03/1985 num. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)