Sez. U, Sentenza n. 10467 del 10/10/1981 Ud. (dep. 19/11/1981) Rv. 151057 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - MALVERSAZIONE A DANNO DEI PRIVATI - IN GENERE - COMMESSA DA SOGGETTI OPERANTI NELL'AMBITO DELLA IMPRESA PRIVATA BANCARIA - CARATTERE PUBBLICO DI DETTA IMPRESA E QUALITÀ DI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO NEI SOGGETTI AD ESSA PREPOSTI - SUSSISTENZA DEL DELITTO DI MALVERSAZIONE - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - MALVERSAZIONE A DANNO DEI PRIVATI - IN GENERE - COMMESSA DA SOGGETTI OPERANTI NELL'AMBITO DELLA IMPRESA PRIVATA BANCARIA - CARATTERE PUBBLICO DI DETTA IMPRESA E QUALITÀ DI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO NEI SOGGETTI AD ESSA PREPOSTI - SUSSISTENZA DEL DELITTO DI MALVERSAZIONE - FATTISPECIE.*
L'impresa bancaria privata, come ogni attività bancaria, essendo volta alla raccolta del risparmio e all'Esercizio del credito, è caratterizzata da un interesse pubblico immanente e, come tale, essa S'inquadra negli schemi del servizio pubblico in senso oggettivo col conseguente conferimento ai soggetti privati preposti all'adempimento degli anzidetti compiti della qualità di incaricati di un pubblico servizio. Ne deriva che, ove detti soggetti commettano profitto proprio o altrui, appropriazione o distrazione di danaro o di altre cose mobili appartenenti all'azienda o all'istituto di credito o a terzi diversi dalla pubblica amministrazione, di cui abbiano il possesso per ragioni di servizio, rispondono di malversazione a norma dell'art. 315 cod. pen.. (nella specie non si è mancato di chiarire che, nel caso in cui l'attività bancaria sia attribuita ad ente pubblico, il soggetto operante nell'ambito del medesimo, verificandosi il "presupposto" dell'appartenenza alla pubblica amministrazione del danaro o dei beni mobili oggetto di appropriazione o di distrazione, risponderà di peculato ex art. 314 cod. pen.; e ciò, si è detto, costituisce l'unico tratto differenziale in ordine alla posizione giuridico-penale di tale soggetto rispetto a quella del soggetto operante nell'impresa bancaria privata). Nel senso che l'attività bancaria compiuta da enti privati (non a diretto servizio di finalità pubblica) sia pubblica in senso oggettivo Cfr. Cass. Sez. Vi, 15 febbraio 1968, n. 1816; id., sez. Vi., 15 aprile 1975, n. 4133; id., sez. Vi, 22 marzo 1980, n. 4058; id., sez. II, 11 dicembre 1980, n. 1216. In senso opposto, riconoscendosi la pubblicità del servizio solo se esso sia esercitato da istituti di credito di diritto pubblico, Cfr.: Cass., sez. Vi, 10 luglio 1967, n. 630.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 315 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)