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Sez. 3, Sentenza n. 10962 del 06/05/2010 (Rv. 613049 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE | Immobili ad uso promiscuo - Prevalenza dell'attività che comporta contatto diretto col pubblico - Necessità - Onere della prova a carico del conduttore - Sussistenza - Liceità di tale attività dal punto di vista amministrativo - Assenza di contestazioni - Onere della prova a carico del conduttore - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613049-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE

In caso di locazione di immobili ad uso promiscuo, ossia per lo svolgimento di plurime attività, alcune soltanto delle quali comportino il contatto diretto col pubblico, la prevalenza di queste rispetto alle altre deve essere provata dal conduttore che, alla cessazione del rapporto, reclami dal locatore la corresponsione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale. In assenza di contestazioni da parte del locatore, peraltro, il conduttore non è tenuto a dimostrare anche che l'attività comportante contatto diretto col pubblico fosse lecitamente svolta sotto il profilo amministrativo, giacché ciò risponde all'"id quod plerumque accidit".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)