Sez. 3, Sentenza n. 7173 del 25/03/2010 (Rv. 612037 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE | Immobile locato adibito ad usi diversi - Attività di vendita al minuto - Indennità di cui all'art. 34 legge n. 392 del 1978 - Spettanze - Condizioni - Prevalenza dell'attività commerciale - Necessità - Ambito spaziale - Irrilevanza - Determinazione dell'indennità - Criteri.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE
In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l'indennità prevista dall'art. 34 della legge n. 392 del 1978 compete anche al conduttore di un immobile adibito ad usi diversi che vi svolga un'attività di vendita al minuto caratterizzata dal contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori, sempre che detta attività si presenti prevalente e senza che possa rilevare l'ambito spaziale ad essa in concreto riservato, sicchè detta indennità va commisurata all'intero canone corrisposto per l'immobile concesso in locazione e non già ad una parte del canone proporzionata alla sola superficie adibita all'uso commerciale predetto.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)