Sez. 1, Sentenza n. 3883 del 20/11/1975 (Rv. 378140 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE - MANCATA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DI CONTRAVVENZIONE STRADALE - NOTIFICAZIONE DEGLI ESTREMI DELLA CONTRAVVENZIONE - NATURA - SEMPLICE OPERAZIONE AMMINISTRATIVA - CONSEGUENZE - SOTTOSCRIZIONE DEL PUBBLICO UFFICIALE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE - MANCATA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DI CONTRAVVENZIONE STRADALE - NOTIFICAZIONE DEGLI ESTREMI DELLA CONTRAVVENZIONE - NATURA - SEMPLICE OPERAZIONE AMMINISTRATIVA - CONSEGUENZE - SOTTOSCRIZIONE DEL PUBBLICO UFFICIALE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
La notificazione al contravventore degli estremi della contravvenzione stradale, prevista dall'art 141 tu 15 giugno 1959 n 393 per il caso di mancata contestazione immediata, e una semplice operazione amministrativa, ossia un'attivita materiale coordinata al compimento di provvedimenti, priva di requisiti formali, e non un'autonoma attivita di vera e propria contestazione, da consacrare in un documento sottoscritto dal pubblico ufficiale. Pertanto, la presenza in calce al documento contenente gli estremi della contravvenzione stradale di una stampigliatura che ne indica l'autore, invece della sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale, non impedisce alla notificazione del documento stesso di produrre gli effetti di cui all'art 141 cit, in relazione agli artt 6, 7, 8 e 9 della legge 3 maggio 1967, n 317. (V 1537/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 141 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 141 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)