Sez. 1, Sentenza n. 7234 del 07/08/1996 (Rv. 499014 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - NULLITÀ E INESISTENZA | Sottoscrizione autografa del soggetto emanante - Requisito di esistenza giuridica - Esclusione - Condizioni - Fattispecie relativa a ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa pecuniaria emanata con procedimento informatico e munita di facsimile a stampa della firma del funzionario competente.
ATTI AMMINISTRATIVI - NULLITÀ E INESISTENZA
L'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, quanto meno quando i dati esplicitati nello stesso contesto documentativo dell'atto consentano di accertare la sicura attribuibilità dello stesso a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, come è confermato dall'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39, il quale, prevedendo, nel caso di emanazione di atti amministrativi attraverso sistemi informatici e telematici, che la firma autografa sia sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, ribadisce sul piano positivo l'inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi. (Nella specie la Prefettura di Genova, dovendo pronunciare numerosissime ordinanze di contenuto omogeneo, aveva incaricato il centro elaborazione dati del Comune di Genova, fornendo lo schema dei provvedimenti e i dati specifici e facendo apporre in calce alle singole ordinanze un facsimile a stampa della firma del funzionario delegato; la S.C., in base al riportato principio, ha annullato la sentenza con cui il Pretore, in sede di opposizione ad una di tali ordinanze, aveva rilevato d'ufficio l'inesistenza giuridica della medesima).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2702, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 18, Decreto Legisl. 12/02/1993 num. 39 art. 3 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)