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Sez. 5, Sentenza n. 9411 del 16/05/1980 Ud. (dep. 31/07/1980) Rv. 145949 - 01

PARTE CIVILE - LEGITTIMAZIONE E INTERESSE - PERSONE GIURIDICHE ED ENTI DI FATTO - DANNO IMMEDIATO E DIRETTO - NECESSITA - UNIONE DONNE ITALIANE - QUALITA DI DANNEGGIATO DAL REATO DI INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA SENZA LE MODALITA PRESCRITTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145949-01

PARTE CIVILE - LEGITTIMAZIONE E INTERESSE - PERSONE GIURIDICHE ED ENTI DI FATTO - DANNO IMMEDIATO E DIRETTO - NECESSITA - UNIONE DONNE ITALIANE - QUALITA DI DANNEGGIATO DAL REATO DI INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA SENZA LE MODALITA PRESCRITTE - ESCLUSIONE.*

E legittimato ad esercitare l'Azione civile nel procedimento penale non chiunque abbia subito un qualsiasi danno dal fatto costituente reato, ma chi abbia sofferto un danno che dal reato deriva in modo diretto ed immediato. Di conseguenza il danno civile risarcibile deve essere necessariamente correlato alla lesione di un diritto soggettivo, il quale normalmente attiene al bene giuridico tutelato dalla norma penale. (in applicazione di tali principi e stato ritenuto che l'Unione Donne italiane non e legittimata ad esercitare l'Azione civile nel processo penale per interruzione volontaria della gravidanza praticata da un medico dietro compenso e senza l'osservanza delle modalita prescritte, non essendo titolare di un interesse direttamente protetto dalla norma penale violata).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Legge 22/05/1978 num. 194 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)