Sez. L, Sentenza n. 415 del 18/01/1994 (Rv. 485024 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Termini - Termine annuale dalla pubblicazione della sentenza | Omissione da parte del cancelliere della comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza - Influenza - Esclusione.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Termini - Termine annuale dalla pubblicazione della sentenza
Il termine annuale di decadenza dell'impugnazione decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla notizia che dell'avvenuto deposito della sentenza medesima il cancelliere è tenuto a dare alle parti costituite e, quindi, anche nel caso che la notizia suddetta non sia stata data per una qualsiasi ragione e ciò perché la comunicazione del cancelliere ha un valore puramente informativo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)