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Sez. L, Sentenza n. 415 del 18/01/1994 (Rv. 485024 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Termini - Termine annuale dalla pubblicazione della sentenza | Omissione da parte del cancelliere della comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485024-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Termini - Termine annuale dalla pubblicazione della sentenza

Il termine annuale di decadenza dell'impugnazione decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla notizia che dell'avvenuto deposito della sentenza medesima il cancelliere è tenuto a dare alle parti costituite e, quindi, anche nel caso che la notizia suddetta non sia stata data per una qualsiasi ragione e ciò perché la comunicazione del cancelliere ha un valore puramente informativo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)