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Sez. L, Sentenza n. 2630 del 25/03/1997 (Rv. 503241 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Decorrenza dal deposito della sentenza in cancelleria - Comunicazione del cancelliere ex art. 133 cod. proc. civ. - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503241-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

Il termine di un anno per l'impugnazione, stabilito dall'art. 327 cod. proc. civ. in mancanza di notificazione della sentenza, decorre dal giorno della pubblicazione e non da quello della comunicazione dell'avvenuto deposito fatta dal cancelliere alla parte costituita, atteso che la decorrenza del termine dalla data della comunicazione confliggerebbe col principio secondo cui la cosa giudicata si forma dopo un certo lasso di tempo indipendentemente dalla notificazione della sentenza, nonché con la regola che prevede la comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza solo alle parti costituite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)