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Sez. L, Sentenza n. 11390 del 19/12/1996 (Rv. 501431 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE | Cumulo soggettivo e cumulo oggettivo di cause ex artt 33 e 104 cod. proc. civ.- Connessione per coordinazione - Configurabilità - Conseguenze - Mutamento del rito previsto dall'art. 40, comma terzo, cod. proc. civ.- Applicabilità in conseguenza di una mera scelta dell'attore di cause non connesse o tra loro non subordinate - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501431-01

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE

Le fattispecie di cumulo soggettivo di domande ex art. 33 cod. proc. civ. e di cumulo oggettivo ex art. 104 stesso codice - che sono espressione della cosiddetta connessione per "coordinazione", in cui la trattazione simultanea dipende solo dalla volontà delle parti e la separazione delle cause è sempre possibile con l'unico rischio di una contraddizione logica tra giudicati - non sono comprese nell'ambito di applicazione dell'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 5 legge. n. 353 del 1990), non potendosi ammettere che il mutamento del rito (da ordinario a speciale) imposto da detta norma sia opera di una mera scelta dell'attore di cause non connesse o non legate tra loro da un intenso legame di subordinazione, altrimenti violandosi, peraltro, il principio del giudice naturale precostituito per legge, sancito dall'art. 25 Cost. (nella specie, la S.C. ha affermato la competenza del tribunale, e non del Pretore in funzione di giudice del lavoro, in relazione alla domanda di annullamento della delibera di esclusione da una cooperativa di produzione e lavoro, proposta da un socio lavoratore escluso, presentandosi detta domanda in rapporto di mero cumulo soggettivo con quella, contestualmente avanzata, di risarcimento dei danni subiti per l'omesso versamento di contributi previdenziali da parte della cooperativa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 104, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)